La declaratoria di nullità del lodo per nullità della clausola compromissoria, fondata sull’assoluta carenza di potestas iudicandi degli arbitri, impone alla parte interessata di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della pronuncia, ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ.
L’omessa riassunzione del giudizio nel termine perentorio successivo all’accertamento definitivo della nullità della clausola compromissoria preclude la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda arbitrale, con la conseguenza che il decorso della prescrizione non può ritenersi interrotto.
È nullo, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., il lodo pronunciato in forza di una clausola compromissoria contraria alle disposizioni, vigenti ratione temporis, che vietavano la devoluzione ad arbitri delle relative controversie.
