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Corte di Appello di Bari, 5 giugno 2026, n. 767

Ai sensi dell’art. 819 ter cod. proc. civ., la sentenza con la quale il giudice nega la propria competenza in applicazione di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, senza pronunciarsi sul merito, è impugnabile unicamente mediante il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. e non mediante appello, che è pertanto inammissibile.

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