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Corte di Appello di Bari, 4 agosto 2026, n. 1024

L’interpretazione della convenzione di arbitrato e la conseguente delimitazione dell’ambito della cognizione degli arbitri spettano al giudice del merito, il quale deve ricostruire la comune volontà delle parti secondo i canoni ermeneutici legali; tale accertamento, se correttamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
L’art. 808 quater cod. proc. civ., pur esprimendo un favor per la competenza arbitrale mediante l’estensione, in caso di dubbio, della convenzione a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui essa si riferisce, non comporta l’esclusione della giurisdizione statale quando sia dubbio che le parti abbiano voluto scegliere in via esclusiva la via arbitrale.
La clausola arbitrale che circoscriva la devoluzione agli arbitri alle sole vicende attinenti all’interpretazione e all’esecuzione del contratto non esprime una volontà univoca ed esclusiva di sottrarre al giudice statale ogni controversia nascente dal medesimo contratto, e non opera quindi rispetto alle domande fondate sullo scioglimento del vincolo negoziale.

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