Ai fini del riconoscimento di un lodo arbitrale straniero ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dell’art. 840, co. 3, n. 1), cod. proc. civ., la validità della convenzione d’arbitrato deve essere valutata secondo la legge scelta dalle parti o, in mancanza, secondo la legge del paese in cui il lodo è stato pronunciato, e non secondo il diritto interno italiano.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto regolato dal diritto svizzero può essere estesa al soggetto non firmatario che abbia concorso attivamente alla negoziazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale, manifestando per comportamento concludente la volontà di esserne vincolato.
