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Corte di Appello di Ancona, ord. 6 luglio 2026 (R.G. 00000478/2026)

Ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo impugnato, il fumus boni iuris va apprezzato in senso restrittivo, occorrendo motivi di impugnazione che presentino una ragionevole alta probabilità di accoglimento, quali un evidente errore di fatto, un’evidente disapplicazione della norma di diritto applicabile, un difetto di vocatio in ius o una mancanza del contraddittorio.

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