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Corte di Appello di Ancona, 20 maggio 2021, n. 607

In tema di clausola arbitrale, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento
arbitrale, trova applicazione non l’art. 819-ter cod. proc. civ., ma il principio generale del tempus regit actum, per il quale l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti
al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l’appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.

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