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Corte di Appello di Ancona, 20 luglio 2026, n. 781

Il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale straniero presuppongono che la parte istante produca un valido accordo compromissorio scritto rispondente ai requisiti dell’art. II della convenzione di New York del 10 giugno 1958, gravando l’onere di tale dimostrazione sulla parte che chiede il riconoscimento e non su quella che lo contesta.
Il giudice dell’opposizione ex art. 840 cod. proc. civ. conserva piena autonomia di sindacato sull’esistenza e sulla validità della convenzione arbitrale, senza essere vincolato né dalla decisione degli arbitri né da quella dei giudici dello Stato della sede.
La clausola compromissoria, in quanto atto che incide sulla rinuncia alla giurisdizione statale, richiede la forma scritta ad substantiam e la manifestazione inequivoca del consenso ad essa relativo; l’efficacia vincolante del patto arbitrale contenuto nelle condizioni standard di un atto strutturalmente unilaterale presuppone pertanto l’accettazione scritta e consapevole dell’altra parte.
Non integra la manifestazione scritta, certa e riferibile con certezza al soggetto legittimato, richiesta ad substantiam ai fini della valida stipulazione della clausola compromissoria, il documento che rechi una sottoscrizione illeggibile e non riconducibile a un soggetto identificato, munito dei poteri necessari a stipulare una clausola derogatoria della giurisdizione.
La qualità di distributore non costituisce il suo titolare procuratore del preponente per la conclusione di contratti in nome di quest’ultimo e non gli conferisce il potere di vincolarlo a una clausola di deroga alla giurisdizione in favore di un arbitrato estero, potere che richiede un conferimento specifico.
Difettando il consenso delle parti a devolvere la controversia agli arbitri, la convenzione arbitrale deve ritenersi invalida, con conseguente ricorrenza del motivo ostativo al riconoscimento previsto dall’art. 840, co. 3, n. 1, cod. proc. civ.
Il riconoscimento del lodo straniero può essere rifiutato, ai sensi dell’art. 840, co. 3, n. 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. V, co. 1, lett. b), della convenzione di New York, quando non sia provata la regolare instaurazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale, segnatamente ove una comunicazione diretta alla parte sia stata restituita al mittente senza che il difetto di consegna risulti successivamente sanato con modalità documentalmente verificabili.
La lesione del contraddittorio nel procedimento arbitrale rileva non in quanto vizio meramente formale, ma in quanto incide sull’effettività della tutela difensiva, privando la parte della possibilità concreta di contraddire alle domande e alle prove offerte dalla controparte.
L’invalidità della convenzione arbitrale, attinente all’esistenza stessa della competenza arbitrale, e il vizio di instaurazione del contraddittorio, attinente alla regolarità del procedimento, operano su piani distinti e autonomi, essendo ciascuno di per sé sufficiente a fondare il rifiuto del riconoscimento del lodo straniero.

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