Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo o dalla sua dichiarazione giudiziale, ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ., determina l’estinzione d’ufficio del giudizio ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ., operando di diritto senza necessità di ulteriori atti processuali.
