Il lodo arbitrale non è annullabile per contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c. qualora riconosca la validità di una delibera di ricapitalizzazione adottata in applicazione dell’art. 2447 c.c., atteso che tale ipotesi rientra nell’eccezione espressamente prevista dalla normativa che vieta il sostegno finanziario alle società partecipate da enti pubblici, senza che sia applicabile alcun limite all’ammontare della ricapitalizzazione.
