L’opposizione di terzo avverso il lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., è ammissibile esclusivamente ove l’opponente faccia valere un interesse originario alla controversia arbitrale, in quanto avrebbe dovuto essere parte necessaria del procedimento, e non ove gli effetti del lodo arrechino un pregiudizio meramente indiretto o riflesso, rispetto al quale l’interessato può far valere le proprie ragioni incidentalmente nei giudizi successivi.
