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Corte d’appello di Milano, ordinanza del 26 febbraio 2026

Ai fini della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., è necessario verificare sia il fumus boni iuris, mediante l’esame della significatività dei motivi di impugnazione che richiedono una cognizione piena, sia il periculum in mora, mediante la valutazione del rischio concreto di impossibilità di restituzione delle somme eventualmente versate in caso di accoglimento dell’impugnazione.

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