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Corte d’appello di Milano, 9 gennaio 2026, n. 27

L’estinzione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale conseguente alla rinuncia agli atti con accettazione della controparte deve essere dichiarata con sentenza, trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale di rito ai sensi dell’art. 306 c.p.c.

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