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Corte d’appello di Firenze, 16 febbraio 2026, n. 914

L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile esclusivamente ove tale facoltà sia stata espressamente prevista dalle parti nella convenzione d’arbitrato o dalla legge, ai sensi dell’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera previsione che l’arbitro decida secondo diritto.

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