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Corte d’appello di Catania, 11 febbraio 2026, n. 207

Quando una clausola compromissoria contenuta in un regolamento prevede espressamente l’esclusione di determinate controversie dall’ambito della devoluzione arbitrale, tali controversie esulano dalla competenza arbitrale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del principio secondo cui l’ambito oggettivo della convenzione d’arbitrato è delimitato dalla volontà delle parti come risultante dall’interpretazione della clausola stessa.

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