Quando una clausola compromissoria contenuta in un regolamento prevede espressamente l’esclusione di determinate controversie dall’ambito della devoluzione arbitrale, tali controversie esulano dalla competenza arbitrale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del principio secondo cui l’ambito oggettivo della convenzione d’arbitrato è delimitato dalla volontà delle parti come risultante dall’interpretazione della clausola stessa.
