Site icon Arbitrato in Italia

Corte d’appello di Brescia, 6 febbraio 2026, n. 120

È nulla la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società di persone che prevede la nomina del terzo arbitro ad opera delle parti stesse anziché del Presidente del Tribunale.
Nelle controversie societarie, una volta che il socio sia uscito dalla società, la competenza a conoscere della controversia spetta al giudice ordinario e non al tribunale arbitrale previsto dallo statuto sociale.

Exit mobile version