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Corte d’appello di Brescia, 16 febbraio 2026, n. 148

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione assembleare per difetto dei requisiti di veridicità, chiarezza e precisione del bilancio o della situazione patrimoniale sulla quale la delibera si fonda, trattandosi di controversia relativa a diritti indisponibili, essendo le norme in materia dettate a tutela non soltanto dell’interesse dei soci ma anche dei terzi.
Non può essere valorizzata come elemento sintomatico di un vizio compromettibile una questione che, ove autonomamente proposta, non sarebbe essa stessa compromettibile, poiché tale utilizzo indiretto eluderebbe il divieto di deferire agli arbitri le controversie relative a diritti indisponibili.

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