La transazione raggiunta tra le parti in pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, ove non abbia carattere novativo rispetto alle obbligazioni accertate dal lodo, dà luogo a litispendenza tra il giudizio di impugnazione del lodo e il successivo giudizio avente ad oggetto l’adempimento della transazione medesima, atteso che l’accertamento della natura non novativa della transazione costituisce un presupposto logico-giuridico necessario della decisione e, come tale, è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 2909 c.c.
