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Corte d’appello di Bologna, 5 febbraio 2026, n. 384

La transazione raggiunta tra le parti in pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, ove non abbia carattere novativo rispetto alle obbligazioni accertate dal lodo, dà luogo a litispendenza tra il giudizio di impugnazione del lodo e il successivo giudizio avente ad oggetto l’adempimento della transazione medesima, atteso che l’accertamento della natura non novativa della transazione costituisce un presupposto logico-giuridico necessario della decisione e, come tale, è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 2909 c.c.

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