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Corte d’appello di Ancona, decreto del 27 gennaio 2026

Ai fini del riconoscimento dell’efficacia di un lodo arbitrale straniero ai sensi degli artt. 839 e 840 c.p.c. e della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il giudice adito deve verificare la produzione della clausola compromissoria e del lodo in originale con traduzione certificata, il rispetto del principio del contraddittorio nello svolgimento del procedimento arbitrale, la compromettibilità della controversia secondo la legge del foro e l’assenza di contrarietà all’ordine pubblico.

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