Ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 43 e 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., l’unico mezzo di impugnazione disponibile per contestare la pronunzia del primo Giudice che abbia negato la propria competenza, per essere la controversia devoluta ad arbitri, o limitatamente al capo che abbia affermato la propria competenza, è il regolamento di competenza, l’appello essendo ammissibile soltanto nel caso in cui sia impugnata anche la decisione sul merito.