La decisione del Giudice ordinario che affermi o neghi l’esistenza o la validità di un arbitrato irrituale non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.