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Cass., Sez. VI Civ., 14 dicembre 2016, n. 25794

Stante la natura giurisdizionale e non negoziale dell’arbitrato rituale, in presenza di clausola compromissoria in arbitrato rituale, il contrasto tra l’attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza: conseguentemente, la clausola compromissoria per arbitrato rituale costituisce deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e rientra, pertanto, tra le clausole che si presumono vessatorie ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo.

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