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Cass., Sez. V Civ., ord. 29 gennaio 2026, n. 1989

La sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale disposta ai sensi dell’art. 830 co. 3 cod. proc. civ. non elimina l’obbligo di registrazione del provvedimento che dichiara esecutivo il lodo ai fini dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 131/1986; solo l’annullamento definitivo del lodo puo determinare il venir meno dell’obbligazione tributaria, con diritto al rimborso dell’imposta versata.
Non e applicabile la registrazione a debito al provvedimento che dichiara esecutivo il lodo arbitrale ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., in quanto l’art. 59 d.P.R. 131/1986 non contempla i procedimenti di volontaria giurisdizione, tra i quali rientra il procedimento di exequatur del lodo.

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