Il lodo arbitrale rituale, ai sensi dell’art. 824-bis cod. proc. civ., ha natura giurisdizionale e produce dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, con la conseguenza che i fatti accertati nel lodo possono essere utilizzati come elementi di prova in altri giudizi tra le stesse parti o tra parti diverse.
