Il foro speciale di cui all’art. 637 co. 3 cod. proc. civ. – che consente all’avvocato di proporre domanda di ingiunzione al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo è iscritto – trova applicazione anche con riguardo ai compensi per l’attività defensionale svolta nell’ambito di un arbitrato rituale, attesa la natura giurisdizionale dell’istituto dell’arbitrato rituale e la conseguente parificazione della decisione arbitrale alla pronuncia giurisdizionale, secondo l’evoluzione giurisprudenziale inaugurata dalla sentenza della Corte cost. 376/2001 e confermata dalle SS.UU. con la sentenza 8776/2021.
