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Cass., Sez. II Civ., ord. 18 febbraio 2026, n. 3691

In tema di arbitrato irrituale, per l’interpretazione della clausola compromissoria e la determinazione dell’ampiezza del compromesso si applicano i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 ss. cod. civ.; tale compito spetta al giudice di merito, il cui convincimento e incensurabile in cassazione quando i criteri ermeneutici appaiano correttamente applicati e il convincimento sia adeguatamente motivato.
Il principio secondo cui l’indagine sulla portata della clausola compromissoria, quale questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione anche come giudice del fatto, vale esclusivamente in relazione alla clausola compromissoria in arbitrato rituale e non si estende all’arbitrato irrituale.

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