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Cass., Sez. II Civ., 9 ottobre 2020, n. 21850

L’ordine pubblico cui fa riferimento l’art. 829, co. 3 cod. proc. civ. coincide con le norme e i principi fondamentali dell’ordinamento, insieme più ristretto rispetto a quello delle norme imperative, tra i quali non rientra la norma organizzativa relative alla necessaria iscrizione al ruolo dei mediatori, che sì obbediscono al soddisfacimento dell’interesse pubblico affinché l’attività del mediatore sia svolta esclusivamente da persone in possesso di particolare cognizioni tecniche, ma non è norma fondamentale dell’ordinamento.

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