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Cass., Sez. II Civ., 3 maggio 2016, n. 8690

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio arbitrale comporta una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, con conseguente sottrazione delle parti al giudice naturale, nel caso in cui l’interpretazione della clausola compromissoria, da condursi con i normali criteri di ermeneutica contrattuale, lasci sussistere dei dubbi, deve essere preferita la cognizione del giudice ordinario.

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