La Corte d’appello, nel giudizio di impugnazione del lodo, incorre in error in procedendo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. qualora, anziché esaminare i motivi effettivamente dedotti dall’impugnante incidentale, travisando il contenuto dell’impugnazione, la dichiari inammissibile in ragione di censure in realtà non proposte, laddove la parte avesse ritualmente e tempestivamente dedotto la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., con specifica indicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale asseritamente violati.
