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Cass., Sez. I Civ., ord. 22 marzo 2026, n. 6858

In materia di arbitrato in appalti pubblici disciplinati dal d.P.R. 1063/1962, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto delle riserve per la proposizione della domanda di arbitrato, previsto dall’art. 46 del d.P.R. 1063/1962, ha natura decadenziale e la sua inosservanza determina l’improponibilità della domanda di arbitrato.

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