La qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale costituisce attività di interpretazione della convenzione arbitrale riservata al giudice, il quale deve accertare la comune volontà delle parti desumibile dal tenore della clausola compromissoria e dal comportamento complessivo dei contraenti, senza essere vincolato dalla qualificazione formale adottata dalle parti stesse o dal petitum dell’azione proposta; ne consegue che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un lodo può rideterminare la natura rituale o irrituale dell’arbitrato, con le relative conseguenze in ordine all’efficacia del lodo.
