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Cass., Sez. I Civ., ord. 18 maggio 2026, n. 14639

L’area della compromettibilità in arbitri coincide con quella della disponibilità dei diritti, sicché sono deferibili ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, anche quando la disciplina sostanziale applicabile sia inderogabile; la mera inderogabilità della norma non comporta, di per sè, l’indisponibilità del diritto da essa regolato.
In materia societaria, le delibere assembleari di s.r.l. adottate in assenza assoluta di informazione dei soci, ai sensi dell’art. 2479-ter, terzo comma, c.c., sono equiparate alle delibere aventi oggetto illecito o impossibile e, in quanto tali, attengono a diritti indisponibili non compromettibili in arbitri; ne consegue che la clausola compromissoria statutaria non e’ idonea a devolvere ad arbitri l’impugnazione di tali delibere, restando la relativa cognizione riservata al giudice ordinario.

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