In tema di arbitrato societario, l’art. 36 d.lgs. 5/2003, applicabile ai procedimenti arbitrali il cui oggetto sia costituito dalla validità di delibere assembleari, prevede l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto anche quando la clausola compromissoria autorizzi gli arbitri a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile; il rinvio operato dall’art. 36 all’art. 829 co. 2 cod. proc. civ. nel testo previgente alla riforma di cui al d.lgs. 40/2006 va inteso come rinvio mobile, sicché, dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 829 co. 3 cod. proc. civ., la correlazione va fatta a quest’ultima disposizione.
In tema di arbitrato societario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 d.lgs. 5/2003 e dell’art. 829 co. 3 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dal d.lgs. 40/2006, l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e’ ammessa, anche in assenza di espressa previsione delle parti, quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari ovvero quando gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili; tale regola si applica a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la riforma del 2006.
