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Cass., Sez. I Civ., ord. 15 marzo 2026, n. 5824

Nei contratti di appalto di opera pubblica stipulati nella Regione Sicilia, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie non può desumersi dal mero richiamo al capitolato generale di cui al d.P.R. 1063/1962, essendo la fonte dell’arbitrato da rinvenirsi nelle leggi regionali (art. 9 l.r. Sicilia 21/1973 e art. 32 co. 1 l.r. Sicilia 21/1985) che richiamano il d.P.R. 1063/1962 e la l. 741/1981, come modificata da Corte cost. 152/1996; la clausola contrattuale che faccia riferimento al capitolato generale ha carattere soltanto ricognitivo della legge e non e’ idonea a sostituirsi come fonte negoziale alla legge medesima.
Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 16 l. 741/1981 ad opera di Corte cost. 152/1996, la competenza arbitrale negli appalti di opere pubbliche disciplinati dal capitolato generale di cui al d.P.R. 1063/1962 e’ derogabile da ciascuna delle parti mediante il promuovimento dell’azione dinanzi all’organo giurisdizionale competente, in applicazione dell’art. 47 del medesimo d.P.R. nella formulazione originaria.

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