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Cass., Sez. I Civ., ord. 13 settembre 2026, n. 25256

La disciplina dell’arbitrato societario, oggi confluita negli artt. 838-bis e 838-ter c.p.c. per effetto dell’art. 3, co. 55, d.lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia), opera esclusivamente nell’ambito delle società e si fonda sull’esigenza di assicurare l’interesse unitario del gruppo sociale e la uniformità delle decisioni incidenti sul rapporto sociale. Tale regime speciale — che attribuisce al lodo efficacia vincolante anche verso soci o società non partecipanti al procedimento — non è applicabile ai consorzi ex art. 2615 c.c., nei quali la clausola compromissoria conserva natura contrattuale e non ricorre una struttura organizzativa assimilabile a quella societaria. Ne consegue che, in materia consortile, trovano applicazione i limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c., sicché il lodo arbitrale fa stato solo tra le parti del procedimento e non produce effetti nei confronti del consorziato rimasto estraneo.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, nella fase rescissoria di cui all’art. 830, co. 2, c.p.c. la corte d’appello, una volta annullato il lodo, decide la controversia nel merito nei limiti del materiale probatorio ritualmente disponibile nel giudizio di impugnazione, senza poter supplire d’ufficio alla mancata produzione di atti e documenti del procedimento arbitrale non introdotti dalle parti, in applicazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. e delle regole sull’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
La sottoscrizione, da parte del consorziato, della clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile non comporta l’estensione automatica degli effetti del lodo arbitrale pronunciato in controversia tra il consorzio e un terzo, cui il consorziato sia rimasto estraneo. In materia consortile, operano i limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c., applicabili anche al lodo arbitrale ai sensi dell’art. 824-bis c.p.c., sicché la pronuncia arbitrale fa stato solo tra le parti del giudizio.

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