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Cass., Sez. I Civ., ord. 12 marzo 2026, n. 5642

In caso di obbligazione solidale passiva accertata con lodo arbitrale, l’impugnazione del lodo non richiede la partecipazione necessaria di tutti i condebitori solidali, attesa la natura di litisconsorzio facoltativo che caratterizza il vincolo processuale tra condebitori in solido; ne consegue che l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un condebitore solidale non determina la necessità del litisconsorzio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., bensì l’applicabilità dell’art. 332 cod. proc. civ. in tema di cause scindibili.
L’inscindibilità delle cause nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, con conseguente litisconsorzio processuale necessario ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., ricorre soltanto quando insorga contestazione tra le parti in ordine alla titolarità passiva del debito ovvero quando la decisione fra attore e convenuto sia alternativa rispetto a quella fra attore e terzo, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili per dipendenza di cause.

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