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Cass., Sez. I Civ., 9 novembre 2022, n. 32996

Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su di una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio.

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