Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su di una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio.