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Cass., Sez. I Civ., 9 agosto 2023, n. 24271

Riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l’unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullità dell’intero procedimento, qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullità, abbia esaminato le conclusioni di merito, ritualmente precisate dalle parti, e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova già acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri.

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