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Cass., Sez. I Civ., 4 luglio 2023, n. 18772

Gli arbitri incorrono in violazione del principio del contraddittorio se abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, ovvero di produrre documenti, qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell’assegnazione dei termini.

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