La sanzione di nullità prevista dall’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. In particolare, ove sia dedotta la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, che non è espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, il vizio del lodo può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.