In tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali stranieri ai sensi degli artt. 839-840 c.p.c. e della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il controllo del giudice dello Stato richiesto e’ limitato al dispositivo del lodo e non si estende al riesame del merito della controversia, nè alla verifica della correttezza della motivazione; l’eventuale errore di diritto commesso dagli arbitri nell’interpretazione e applicazione delle norme sostanziali non costituisce motivo ostativo al riconoscimento.
L’ordine pubblico, quale limite al riconoscimento di lodi arbitrali stranieri ai sensi dell’art. V, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York e dell’art. 840, comma 3, n. 1, c.p.c., va inteso in senso restrittivo, quale insieme dei soli principi fondamentali e delle norme imperative di rango superiore che informano l’ordinamento in un dato momento storico; il diniego del riconoscimento e’ giustificato soltanto in presenza di una violazione manifesta e grave di un principio assolutamente fondamentale, non bastando la mera difformità della soluzione adottata dagli arbitri rispetto a quella che sarebbe stata raggiunta in applicazione del diritto italiano.
La condanna al pagamento di una penale contrattuale (contractual penalty) disposta da un lodo arbitrale straniero in conformità alla legge applicabile al contratto non e’ contraria all’ordine pubblico italiano per il solo fatto che l’ammontare della penale sia superiore a quello che sarebbe stato determinato secondo il diritto italiano, atteso che l’istituto dei danni punitivi non e’ ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano e che il controllo sull’ordine pubblico non autorizza una rivalutazione nel merito dell’entità della condanna.
