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Alle parti non è richiesta né l’utilizzazione di alcuna forma solenne, né tanto meno la ripetizione testuale nella clausola compromissoria (o nel compromesso) della formula legislativa: potendo conseguire il medesimo risultato con il richiamo di disposizioni legislative, regolamentari, di capitolati, e perfino pattizie che prevedano l’impugnazione del lodo anche per errores in iudicando.