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Cass., Sez. I Civ., 13 febbraio 2019, n. 4259

Anche prima della riforma del 2006, doveva ritenersi che l’attività degli arbitri rituali avesse natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza e non di giurisdizione.

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