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Cass., Sez. I Civ., 13 aprile 2022, n. 11958

In caso di liquidazione degli onorari degli arbitri da parte dell’Autorità giudiziaria, ove oggetto di controversia fosse (anche) la risoluzione di un contratto, ai fini della determinazione del valore della controversia si deve considerare l’intero valore originario del contratto.

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