Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di reclamo, abbia negato l’esecutorietà del lodo.
Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di reclamo, abbia negato l’esecutorietà del lodo.