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ll Tribunale di Venezia ha pronunciato il 6 maggio 2025 un’ordinanza (il cui testo è disponibile qui) che affronta questioni di rilevante interesse pratico in materia di arbitrato e consente di compiere una ulteriore riflessione in punto competenza cautelare degli arbitri i cui poteri derivano da una convenzione arbitrale che le parti abbiano stipulato prima dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 149/2022.
Il caso trae origine da un procedimento cautelare in cui era stata eccepita l’incompetenza del giudice ordinario in presenza di una clausola compromissoria statutaria che rinviava al regolamento della Camera Arbitrale.
A fronte di tale eccezione, e in considerazione che l’art. 818 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, subordina la competenza cautelare degli arbitri a una specifica manifestazione di volontà delle parti, il Giudice ha ritenuto che la competenza cautelare arbitrale può derivare solo da convenzioni arbitrali concluse o modificate successivamente all’entrata in vigore della riforma del 2022.
La decisione del Tribunale di Venezia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento. Già il Tribunale di Milano, con pronuncia di gennaio 2025, aveva espresso un approccio restrittivo sulla competenza cautelare degli arbitri in relazione a clausole compromissorie pre-riforma.
Il Tribunale di Venezia conferma e chiarisce questo orientamento, ma la motivazione lascia trasparire che l’esito potrebbe essere diverso in presenza di regolamenti arbitrali che non auto-limitino temporalmente l’applicazione delle disposizioni sui poteri cautelari.
Elemento non secondario della motivazione è infatti che il regolamento dell’istituzione scelta pattiziamente dalle parti conteneva una clausola di autolimitazione temporale. L’art. 22-bis di tale regolamento, in vigore dal 15 giugno 2023, stabilisce infatti espressamente che gli arbitri possano pronunciare provvedimenti cautelari solo ove la convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo l’entrata in vigore del Regolamento stesso.
Questa autolimitazione del regolamento arbitrale è stata determinante per la decisione del Tribunale di Venezia. La questione che sorge è però cosa potrebbe accadere se un regolamento arbitrale non contenesse una simile limitazione temporale?
Al riguardo, si possono ipotizzare alcune implicazioni pratiche e scenari alternativi:
- SCENARIO A – Regolamento con autolimitazione temporale (come nel caso di specie)
- Clausole compromissorie ante-riforma: competenza cautelare rimane al giudice ordinario
- Clausole compromissorie post-riforma: competenza cautelare agli arbitri
- SCENARIO B – Regolamento senza limitazioni temporali:
- Possibile diversa valutazione: se il regolamento arbitrale attribuisce genericamente poteri cautelari senza limitazioni temporali, l’orientamento restrittivo del Tribunale di Milano e Venezia potrebbe non essere decisivo
- Questione aperta: la competenza cautelare potrebbe estendersi anche a clausole pre-riforma che rinviano a regolamenti “neutrali”.