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Note sulla consulenza tecnica della Camera arbitrale di Milano

La Camera arbitrale di Milano ha recentemente pubblicato delle note sulla consulenza tecnica nell’ambito di procedimenti amministrati dalla Camera stessa.

Le note in parola sono disponibili, sul sito della Camera, a questo indirizzo.

Le note chiariscono immediatamente di non costituire un documento vincolante, ma un supporto per i consulenti, utile per allontanare il rischio di commettere errori procedimentali, soprattutto con riferimento al rispetto del principio del contraddittorio: “Le Note non vogliono essere una nuova regolamentazione della materia arbitrale ma, sulla scorta di quello che è stato fatto anche da alcuni tribunali ordinari, un ausilio per i consulenti tecnici affinché questi non incorrano in rilievo di tipo procedimentale, spesso legali al rispetto del principio del contraddittorio, ma anche alla poca conoscenza dello strumento arbitrale in sé“.

In altri termini, le note rappresentano un modello di conduzione del sub-procedimento di consulenza tecnica (motivo per il quale potranno costituire un utile ausilio anche per gli arbitri), dal quale i Tribunali arbitrali o i consulenti sono liberi, ove lo ritengano opportuno, di discostarsi.  A esse, d’altronde, potrà essere attribuita forza vincolante dalle parti, ove ad esempio le richiamino nella clausola compromissoria: infatti, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del Regolamento della Camera arbitrale di Milano, “Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale“.

Le note, che sono strutturate in articoli (denominati “punti”), si compongono di cinque sezioni (ammissione: artt. 1-10; operazioni peritali: artt. 11-18; relazione: artt. 19-20; arbitrato internazionale: art. 21; costi: artt. 22-24), cui si aggiungono due appendici, la prima contenente riferimenti normativi (al regolamento e al codice deontologico della Camera, nonché al codice di procedura civile) e la seconda invece la modulistica relativa alla consulenza tecnica, rappresentata dalla dichiarazione di accettazione e indipendenza del consulente tecnico d’ufficio.

Roberto Oliva:
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