In un contratto stipulato tra professionista e consumatore, l’efficacia della deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore di quella degli arbitri, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod. civ. (se si tratta di contratto predisposto unilateralmente dal professionista), ma anche – a norma dell’art. 34, co. 4, d.lgs. 206/2005 – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista, dal citato art. 34, co. 5.