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Tribunal de Rome, 4 novembre 2016, n. 20597

A seguito della modifica dell’art. 38 cod. proc. civ. disposta dall’art. 45 l. 69/2009 e della introduzione del principio per cui la parte convenuta soggiace a decadenza e, dunque, ad una preclusione ancorata al tempestivo deposito della comparsa di risposta con riferimento alla proposizione di tutte le eccezioni di incompetenza, l’art. 819-ter, co. 1, terzo inciso, cod. proc. civ. deve essere letto nel senso che l’eccezione di sussistenza della competenza arbitrale deve proporsi dal convenuto, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.

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