Prima dell’introduzione del novellato art. 819-ter cod. proc. civ., operata con d.lgs. 40/2006, si è sempre affermato che nell’arbitrato rituale la pronunzia avesse natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configurasse quale deroga alla giurisdizione: il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una controversia costituiva, quindi, una questione di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria.