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Cour d’appel de Turin, 6 mars 2025, n. 211

L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come risultate dalla riforma dell’arbitrato introdotta con d.lgs. 40/2006, ha disposto che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo quando espressamente disposta dalle parti con convezione successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

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